Vi proponiamo il testo integrale del comunicato stampa intitolato “Il dry needling deve restare un atto esclusivamente medico – La posizione di Simfer in audizione al Consiglio Superiore di Sanità”, diffuso ai media il 2 luglio 2026.
Roma, giovedì 2 luglio 2026. Il 26 giugno 2026, il professor Andrea Bernetti, in qualità di segretario generale della Società Italiana di Medicina fisica e riabilitativa (Simfer), è intervenuto in audizione presso le sezioni congiunte (seconda e quinta) del Consiglio Superiore di Sanità (Css). L’incontro, tenutosi alla presenza del presidente del CSS Alberto Siracusano e dei presidenti di sezione, la professoressa De Marinis e il professor Remuzzi, ha avuto come oggetto la richiesta di parere sulla pratica del dry needling effettuata dai fisioterapisti.
Nel ribadire la posizione di Simfer, il prof. Bernetti ha tenuto a sottolineare con forza l’importanza di tutti i professionisti sanitari della riabilitazione che compongono il team riabilitativo. Queste figure sono ritenute fondamentali e imprescindibili per la realizzazione e il successo del progetto riabilitativo individuale (PRI) rivolto a ciascuna persona che presenti esiti disabilitanti derivanti da patologie di varia natura. Tuttavia, ha precisato il segretario generale, è essenziale che all’interno di questa sinergia ogni professione collabori operando con la piena consapevolezza delle proprie capacità, dei propri specifici ambiti di intervento e del proprio percorso formativo.
Nel corso del suo intervento, basato sul recente Position Paper della Società, il prof. Bernetti ha ribadito la ferma contrarietà di Simfer a qualsiasi ipotesi di deregolamentazione, articolando la sua relazione sui seguenti punti fondamentali:
- Invasività e necessità di diagnosi medica
Il dry needling è una procedura mini-invasiva che comporta la penetrazione della cute e il raggiungimento di strutture profonde mediante l’impiego di un ago. Per la sua natura invasiva, tale procedura richiede competenze anatomiche, fisiopatologiche e cliniche proprie della formazione medica e deve pertanto essere eseguita esclusivamente da un medico, in grado di formulare una corretta diagnosi, effettuare un’adeguata diagnosi differenziale, individuare eventuali controindicazioni e gestire le possibili complicanze. Come sottolineato dal relatore, la valutazione diagnostica preliminare è indispensabile per evitare di mascherare o ritardare il riconoscimento di patologie anche gravi, quali malattie oncologiche, sistemiche, infettive o vascolari, garantendo così l’appropriatezza e la sicurezza dell’intervento.
- Sicurezza del paziente e gestione delle complicanze.
È stato ampiamente dimostrato che il dry needling non è una pratica esente da rischi. La letteratura riporta complicazioni gravi quali pneumotorace, danni neurologici e vascolari, ed ematomi epidurali spinali. Il prof. Bernetti ha avvertito che il fisioterapista non possiede la formazione clinica per gestire tali emergenze o l’autorizzazione a somministrare farmaci d’urgenza.
- Inquadramento giuridico e profili professionali
Dal punto di vista legale, il D.M. 741/1994, che definisce il profilo del fisioterapista, non autorizza in alcun modo l’uso di strumenti che ledono l’integrità cutanea o la somministrazione di terapie invasive. Consentire ai fisioterapisti l’uso degli aghi configurerebbe il reato di Esercizio abusivo della professione e aprirebbe la strada alla pericolosa deregolamentazione di altre pratiche invasive.
- Criticità scientifiche e conflitti di interesse
Il prof. Bernetti ha dimostrato come, in merito alle evidenze scientifiche a favore dell’apertura ai non medici di questa pratica, gli studi clinici presentino spesso una mancanza di standardizzazione nei parametri di trattamento e una grave sottostima degli eventi avversi. Inoltre, la letteratura di settore è in parte viziata da conflitti di interesse sistematici.
A conclusione dell’audizione, il prof. Bernetti, a nome dell’intera società scientifica, ha esortato il Consiglio Superiore di Sanità a confermare che il dry needling rappresenta un atto medico non delegabile, la cui esecuzione deve rimanere vincolata al possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e a una specifica formazione post-laurea, a tutela suprema della salute e della sicurezza dei cittadini.

